La decisione del 1997 della Commissione europea che impone di informare i consumatori sulla natura dei materiali di cui sono composti gli imballaggi è alla fine corredata da quelle linee guide del Ministero della Transizione ecologica, a lungo attese, che la rendono operativa. Riguarda sia il settore B2C che quello B2B e può essere rispettata con l’inserimento dei dati sul packaging fisico oppure tramite supporto digitale.
Infografica sul corretto smaltimento dei componenti di una bottiglia di spumante.

Infografica sul corretto smaltimento dei componenti di una bottiglia di spumante.

Che cos’è e dove lo butto?

La decisione 97/129/CE della Commissione europea impegna i produttori di imballaggi a segnalare al consumatore di cosa siano fatti gli imballi e, in parte, come fare per smaltirli una volta avvenuto il loro utilizzo. Le modalità di queste segnalazioni rimangono a discrezione del singolo produttore che può muoversi nel modo che considera più opportuno purché sia conforme alle norme UNI di riferimento. Val la pena specificare che, nel D.lgs. 116/2020 (settembre 2020), si qualificano come “produttori” i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

L’etichettatura è richiesta dal D.lgs. 116/2020, art.219, comma 5, “per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi”.

La natura dei materiali usati per l’imballo va dichiarata tramite i codici alfa-numerici elencati nella Decisione 97/129/CE. Nella stessa non erano ancora presenti gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o con loro combinazioni. In questi casi, l’identificazione delle materie plastiche non contemplate può essere fatta facendo riferimento alla norma UNI EN ISO 1043-1, mentre quella dei polimeri provenienti da riciclo facendo riferimento alla UNI EN ISO 10667-1.

Riferimenti normativi

Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi del Parlamento europeo.
Decisione 97/129/CE della Commissione europea.
D.lgs. 152/2006, art. 219 – Comma 5.
D.lgs. 116/2020, art. 3 – comma 3, lettera c.
Decreto 360/2022 del 22.11.2022 con in allegato le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi.

Linee guida del Mite.

Le linee guida sulle corrette regole da seguire per etichettare tutti gli imballaggi come previsto dall’articolo 219 del D.lgs. 116/2020 sono state pubblicate dal Ministero della Transizione ecologica il 22 novembre 2022, in allegato al decreto 360/2022. Esse distinguono fra informazioni cogenti, quindi obbligatorie, e facoltative e riportano molti esempi di etichettature possibili.
È sempre obbligatorio segnalare la codifica dei materiali che compongono un imballaggio. Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, è cogente anche fornire indicazioni per eseguirne la raccolta differenziata.
Sono facoltative le informazioni fornite per rendere più chiara la comunicazione e relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), per le quali si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati dagli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.
Esempio di QR code usato per rimandare a una scheda sullo smaltimento del prodotto.

Esempio di QR code usato per rimandare a una scheda sullo smaltimento del prodotto.

Le informazioni possono essere poste fisicamente sull’imballaggio, se possibile su ogni sua componente, altrimenti sul corpo principale e con indicazioni chiare sui componenti delle diverse parti. Se l’imballaggio è destinato al mercato B2C, deve essere segnalato anche come trattare le diverse parti in ambito di raccolta differenziata. In alternativa o a completamento dell’apposizione fisica, gli stessi dati possono essere veicolati tramite i canali digitali (es. App, QR code, siti web) purché siano garantite idonee istruzioni su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti.

Etichettatura ambientale degli imballaggi in breve

Riferimento principale: art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
Inizio obbligo: 1° gennaio 2023.
Soggetti all’obbligo: tutti i produttori di imballaggi.
Oggetto: segnalazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati e, nel mercato B2C, sul loro smaltimento.
Richiesta per tutti: indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE su ogni genere di imballaggio.
Richiesta per imballaggi destinati ai consumatori: segnalare anche le diciture opportune per eseguire la raccolta differenziata dell’imballaggio.
Modalità: etichettatura fisica o digitale con la forma e i modi giudicati dal singolo produttore idonei ed efficaci per raggiungere l’obiettivo.

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